SEDE VACANTE 1799-1800

(August 29,1799 — March 14, 1800)


 

Pietro Baldassari,  Relazione delle aversita e patimenti del glorioso Papa Pio VI negli ultimi tre anni del suo pontificato  volume 2 (Roma: Tipografia poliglotta del S.C. di Propaganda Fide, 1889),  pp. 298-302 :

 

Constitution of Pius VI,  Christi Ecclesiae
authorizing departures from
Papal Constitutions on Election of Popes

(December 30, 1797)

 

Pius VIDopo l' avvenuto nel di 28 di dicembre del 1797, la condizione della S. Sede e di Roma era assai più lagrimevole che nel precedente mese di febbraio.  Onde Pio VI giudicò che per facilitare l' elezione del suo successore non bastasse il predetto decreto, ma convenire che in modo più solenne e più amplo si rimovesse gli ostacoli che potevano turbare ed impedire il compimento d' un affare di tanto rilievo. Fece dunque compliare intorno a ciò una costituzione apostolica, la quale comincia colle parole: Christi Ecclesiae, ed ha la data de' 30 di dicembre del 1797.  Lunghissime ricerche io feci per trovare una copia di questa bolla; ma, stante il gran danno che gli archivi di roma patirono nelle ultime persecuzioni, con tutto il mio indagare non ho potuto rinvenire se non un esemplare della bolla medesima, e questo in latinità imperfetta, cosicchè lo chiamerei poco più che abbozzo. Per la qual cosa non è convenevole che lo pobblichi in latino, ma solamente l' inserirò qui voltato in italiano, notando, prima di cominciare a trascriverlo, che la bolla o costituzione Christi Ecclesiae tal quale fu poi mandata da Pio VI ai Cardinali, in tempo del suo esiglio, non dubito punto che, in qualto al tenore sostanziale, non fosse pienamente conforme al detto esemplare da me ritrovato.

 

Pio Vescovo, servo de' servi di Dio

a memoria perpetua della cosa.

Benchè l' uffizio di reggere la Chiesa di Cristo sia sempre stato sottoposto a quotidiane e quasi incessabili cure, tuttavia il decorso intero del nostro pontificato, fino al presente, è agitato da certi flutti straordinarii e così impetuosi, che per nessuna forza o consiglio o fatica umana, se non ci assista la protezione divina, non veggiamo come poterne scampare.  Non cessavano mai d' insorgere nuove procelle, d' esserci addosso timori e pericoli, d'assalirci danni, angustie e calamità.  E dopo tante molestie, non ancora ci è concesso d' aver pace e riposo, non ancora passarono questi tempi fecondi di novitadi e dolori.  Continuamente abbiamo di che vigilare, guardarci, sofferire e piangere. Ne solamente abbiamo a dolere de' mali presenti, ma ci è necessario ancora, e con le nostre preghiere a Dio, e con tutti gli sforzi che ci sono possibili, ovviare ai disordini incerti e terribili del tempo a venire. E. voglia pure il Signore che, in sante mutazioni e vicende delle cose umane, e in questa ambigua ed incerta condizione di tempi avversi, ci sia dato di trovar qualche cosa valevole a recare alcuna speranza di quiete e di consolazione ai vessati e turbati affari della Chiesa ed ai popoli fedeli!

Per la qual cosa, conformandoci all'esempio d' alcuni pontefici nostri predecessori, pensiamo adesso a quello massimamente che si dovrà fare subito, ogni volta che questa Santa Sede sia restata vacante. Vogliam dire che, affine di riempirla, dovranno allora i Cardinali della S. Chiesa Romana prestamente dedicarsi a quelle adunanze, dalle quali il più importante delle cose sacre, e gran parte dello stato futuro della Chiesa emana e dipende.  I nostri predecessori milte cose idonee ai loro tempi idearono e decretarono sapientissimamente, intorno a questo affare gravissimo d' eleggere il nuovo Ponefice.  Ma sopravvenute essendo cose nuove, conviene preparare e etabilire nuove risoluzioni adattate a queste cose medesime.  Prima d' ogni altra cosa, gli elettori dovranno forse deliberare del luogo delle adunanze, ovvero dell' ampio Conclave nel quale avranno tutti a concorrere e dimorare, fino alla creazione del nuovo Pontefice: cioè a dire, se convenga loro di recedere dalla già accettata consuetudine di congregarsi nel Palazzo a S. Pietro, come si fece talvolta ne' secoli precedenti, per ischivare l' insalubrità dell' aria: se la maggior sicurezza del dimorare, e la libertà nel dare i voti, e le spese minori nell' apparecchiare consuetamente il Conclave, stante la scarsezza del danaro a somministrare dall' eerario o dagli elettori, e in ultimo la necessità d' affrettare la conchiusione dell' affare, costringano a scegliere altra stanza non incomoda e più opportuna alle cose che abbiamo indicate.

Laonde, volendo noi che i Cardinali sieno sciolti e liberi da qualunque dubbiezza intorno al cambiar Conclave, ai Cardinali medesimi che saranno presenti concediamo che tutti debbano trasferirsi a quel luogo che da essi o dalla maggior parte di essi sarà allora giudicato più atto e conveniente; e dichiariamo che questo recarsi ad altro Conclave non nuoce punto alla legittimità dell' azione che hassi a fare.

Le medesime attuali difficultà di cose e di tempi, le quali possiamo appena sperare che si cangino cosi di leggeri nella pristina quiete e sicurezza pubblica, sicchè non s' incontri impedimento alcuno in osservare l' altra legge del giorno che i Cardinali che saranno presenti entrino in Conclave, quanti giorni, cioe, doopo la vacanza della Sede Pontificia, sieno essi obligati a congregarsi e chiudersi, per eseguire l' elezione: le medesime difficolta, dicevamo, vogliono ancora che, dopo matura considerazione, e togliendo via dagli animi ogni dubbio che potesse nascere, decretiamo che cosa si debba fare per l' avvenire, in quanto alla prefata legge.  Sappiamo che da alquanti secoli in qua fu introdotta e poi osservata la consuetudine, la quale molto pou s' invigori dopo le costituzioni di Gregorio X, di Pio IV, di Gregorio XV, e d' altri pontefici, e specialmente di Clemente XII, il quale, nella sua costituzione Apostolatus officium non ne fa alcuna menzione espressa, ma generalmente la conferma colle altre cose che dai precedenti pontefici furono già decretate; la consuetudine, diciamo, che, il giorno decimo dopo la morte del Pontefice, i Cardinali debbano entrare nel Conclave, e quivi rinchiusi attendere all' elezione. Che da questa legge sieno essi obbligati in coscienza, l' affermano milti canonisti, essendo equa e giusta cosa che i Cardinali assenti possano venire entro lo spazio di dieci giorni, e che questo spazio medesimo, per l' assenza d' alcuni, non s' abbia a prorogare, ma si debba fare maggior conto che la Chiesa non rimanga più lungamente senza il suo Capo visibile e suo Pastore.  Ma all' incerta necessità di tempi perturbatissimi come si può imporre legge stabile e fissa? Chi potrebbe adesso far sicurta che, nelle presenti mutazioni delle cose umane, non accadera che si debba accorciare o prolungare i tempi che da principio erano stati prefissi a trattare cose somme e gravissime? 

Laonde mitighiamo quella consuetudine e quella legge de' dieci giorni, ed ai Cardinali della S. Chiesa Romana che saranno presenti, diamo e concediamo libero arbitrio che, senza aspettare il decimo giorno di vacamza della Sede Apostolica, radunandosi nel Conclave, e rotta ogni tardanza, prevengano gl' impedimenti preveduti e vicini, o per imminenti tumulti di popolo inquieto, o per iscorrerie e timore di guerra, o per altre simili cause prossime di calamitadi.  Per lo contrario, se que' medesimi gravi ostacoli sieno già presenti, e si vegga che colla loro violenza turbino ogni coas, nè lascino speranze alcuna di tranquillità e libertà, allora i Cardinali medesimi dovranno estendere e prolungare quello spazio, finchè la procella cominci a cessare, e si vegga splendere stagione più serena.  Vogliamo dunque che ai medesimi Cardinali della S. Chiesa Romana appartenga allora la podestà di giudicare e decretare, secondo la condizione delle cose, quando s' abbia ad entrare nel Conclave; come ancora vogliamo che se nel risolvere non fossero concordi, tutti mondimeno sieno obbligati di conformarsi ed ubbibire [ubbidire?] alla determinazione del numero maggiore. Che se quei giorni saranno tranquilli, ed ogni cosa starà come in porto senza pericolo alcuno di male, allora si faccia tutto secondo la legge, e si osservi quello spazio di dieci giorni per l' ingresso nel Conclave; e così non pochi de' Cardinali, che non abitano in luoghi molto distanti, possano arrivare in tempo, e non sembri che in eseguire cosa di tanta importanza siasi proceduto con troppa fretta o troppo indugio. Que' dieci giorni non passeranno oziosi, conciossiachè milti affari in quel mentre abbiano ad effettuare i Cardinali: cioè a dire, porgere quotidianamente gli uffizi funebri al Pontefice defunto, sostenere il peso di reggere lo stato, ed adempiere altre cose, secondochè vogliono le predette costituzioni apostoliche, al cui peso non togliamo mulla con questa nostra, ma le confermiamo nel loro pieno vigore, eccetuato solamente ciò che di spora abbiamo dichiarato, quando ciò stesso sarà voluto dall' infelicissima condizione de' tempi e dall' incolumita del Corpo Cattolico, la quale principalmente dal Capo si diffonde alle altre membra.

Qui non imponiamo nuove leggi, ma lacune fra le già stabilite, le quali non si confascessero a certi nuovi avvenimenti, ed anzichè giovare in que' casi all' elezione del nuovo Pontefice, le fossero d' impedimento, non già le aboliamo, ma le mitighiamo alquanto, e le addattiamo alla qualità de' tempi che possono venire, permettendo e concedendo, con questa nostra costituzione, ai Cardinali della S. Chiesa Romana, si presenti, e si futuri, che qualunque volta resterà vacante la Sede Apostolica, ed alla libera elezione del Pontefice ci saranno quegl' impedimenti, che a noi sono stati indicati dalla presente condizione difficilissima delle cose pubbliche, estendano pure senza alcun dubbio o timore il loro arbitrio a cambiare le mentovate leggi.  Per tanto, con consiglio ed assenso de' nostri venerabili fratelli, i Cardinali della S. Chiesa Romana, e per  la pienezza della podestà apostolica, vogliamo e comandiamo che i Cardinali che saranno presenti, si adunino subito dopo la morte de' sommi pontefici, e proposta a considerare la condizione de' tempi, consultino tra loro e decretino se debbasi andare entro il consueto Conclave, o sceglierne un altro, come ancora se convenga affrettare o ritardare il giorno dell' ingresso nel Conclave medesimo.  E ciò che piacerà alla maggior parte, obblighi tutti;  e usando delle concessioni già spiegate di sopra, e deposta ogni dubbiezza, procedano col divino aiuto all' elezione del nuovo Pontefice.

Decernentes praesentes litteras etc.

Non obstantibus etc.

Volumus autem et apostolica auctoritate decernimus etc.

Nulli ergo omnino hominum liceat etc.

Datum Romae apud S. Petrum, anno Incarnationis Dominicae MDCCXCVII, tertio Kalendas ianuarii, pontificatus nostri anno XXIII.

 


 

BIBLIOGRAPHY

Pietro Baldassari, Histoire de l' enlèvement et de la captivité de Pie VI (Paris: Adrien Le Clerc 1839); Relazione delle aversita e patimenti del glorioso Papa Pio VI negli ultimi tre anni del suo pontificato  4 vols in 2 (Roma: Tipografia poliglotta del S.C. di Propaganda Fide, 1889). 

William Cornwallis Cartwright, On the Constitution of Papal Conclaves (Edinburgh 1878).

 

 

link to documents on  papal  election-1199-1800

 








May 17, 2014 7:55 PM

© 2014 John Paul Adams, CSUN
john.p.adams@csun.edu

Valid HTML 4.01 Transitional
Valid CSS!

| Home | | Papal Portraits Home | | Medals Bibliography | | Other Conclaves | | Conclave Bibliography |