Ludwig Wahrmund, "Beiträge zur Geschichte des Exclusionsrechtes bei den Papstwahlen aus römischen Archiven," Sitzungsberichte der Kaiserliche Akademie der Wissenschaften in Wien, philosophisch-historische Klasse, Band CCXXII, xiii (Wien 1890), pp. 9-17:
1. Corre un opinione, che quando una delle corone o altro prencipe grande esclude dal Pontificato un Cardinale anco il più degno, non debbano anzi non possono anco in coscienza li Cardinali elettori dar il suo voto al Cardinale escluso, e perchè ella ingombra l' animo d' alcuni anco stimati di timorata coscienza e forsi hoggi sono di quelli, che la stimano vera, ho deliberato di mostrare in poche righe la falsita di si fatta opinione e con quanto carico della propria coscienza i Cardinali elettori s' appigliano ad essa. Ma per parlare ordinamente io dividerò questo mio breve discorso in dui punti.
Il primo è, se sia lecito al principe laico d' escludere dal Pontificato un Cardinale.
Il secondo è, se li Cardinali possino dare aiuto e favore a tal esclusiva e negare il voto al Cardinale escluso, quando sia il più degno.
2. E per cominciare dal primo egl' è necessario di vedere, se il principe temporale habbia alcun titolo di poter far tal esclusione.
Dico dunque, che per titolo di ragione propria non ha il temporale facoltà veruna di tentare simile esclusione, perciò che essendo l' elettione del Sommo Pontefice spirituale, non può la potestà secolare in qualcuno modo in essa ingerirsi; c. nullus clericorum, Dist. 63; Azorius Instit. moral. par. 2. lib.4. questione 3.
E se bene ne' tempi antichi alcuni Imperatori si sono in detta elettione intromessi, hoggi però sarebbe delitto d' heresia il credere in loro questa autorità; c. Adrianus, Dist. 63. Synod. Rom. sub Simmaco Papa.
La quale o per forza o sotto pretesti vani e frivoli usurpavano; Azor. loco citato; S. Gregorius in psal. penit., vers. tota die.
Ne per titolo di privilegio possono giustificare quest attione, perciò che non e mai stato conceduto; Azor. loco citato, o se pur fu conceduto hanno piamente l' Imperatori ad esso renunciato; c. Ludovicus 63.
3. Di qui nasce che nè per titolo di consuetudine, nè di prescrizione hanno potuto si fatta gente acquisitare, per essere (come ecclesiastica e spirituale) d' essa incapaci. Nè meno per ragione di publico bene può esser lecita questa esclusione, cioè a dire, perchè il Cardinale sia di natura feroce, amatore di novità et atto più tosto ad accendere discordie e guerre, che a seminare quiete e pace.
Perciò che quando nel Sacro Collegio vi fosse un Cardinale di si fatta natura, che aspirasse al Pontificato, possono bene i prencipi temporali et i loro ministri rappresentare supplichevolmente a' Cardinali elettori la qualità del soggetto, insinuare loro in danno, che può nascere dalla di lui elettione, ma non già mai far pratiche segrete et addunar voti per escluderlo, intimorire li Cardinali sudditi con minacciare alle loro case et a loro parenti, e parlare con autorita con dire il principe non lo vuole e questo basti.
In tal guisa solamente possono i laici ingerirsi in tal elettione ecclesiastica e questo era officio del popolo Romano quando s' ellegevano i Sommi Pontefici; Sant. Antonin. 2. parte in 18: cap. 13; Anastas. Biblioth. ad ann. 827; Bellarmin lib. primo de Cleric. c. 3; Azzor. loco citato.
4. Devono però anche in ciò guardarsi i prencipi di non moversi da invidia, d' ambitione, da partialità, ma da solo zelo del ben publico e dalla guistizia. Finalmente non possono i prencipi giustificare questa esclusione col titolo di difesa naturale, qualunque volta il Sacro Collegio volesse eleggere un Cardinale il più degno fra di loro, ma scoperto inimico della loro corona, imperciò che si ha d' avertire, che per giustificare una giusta difesa due conditioni sono necessarie; la prima è, che vi sia l' oppressione attuale et ingiusta, la seconda è, che non si ecceda, come dicono i legisti, il moderamine dell' incolpata tutela.
5. Quando un Cardinale è portato dalle sue virtù al Pontificato io non ritrovo, che egli assaglia con questa sua habilità e pretentione alcuno prencipe temporale, nè meno che si possa dare la conditione dell' inguista oppressione; solo può nascere timore nel cuore di quel prencipe, che presume d' aver per nemico il Cardinale prretendente, che s' egli giunge al Pontificato sia per nocergli nello stato.
6. Dico dunque, che s' il prencipe pretende di difendersi dal Cardinale, che aspira al Papato, con l' esclusione in riguardo all' ingiurie fattegli per il passato, questa non è difesa, ma vendetta, è la ragione, è inpronto, poichè la passata ingiuria non è circonstanza della presente attione, nè morale ratione d' essa; Suarez de censur. disp 463, sect. prima, nu: Xmo. Onde non vi può entrare la seconda conditione, che è dell' incolpata tutela. Se per il timore, che gionto al Pontificato non l' offenda, io dico, che non è bastante questo timore a giustificare l'esclusione, perchè non sono sufficienti le conietture e li sospetti, a giustificare il presente aggravio col titolo della difesa; anzi quando sapesse il prencipe per rivelatione e certissime conietture, che il Cardinale fatto Papa lo volesse offendere, non può prevenire con l' esclusione, perciò che l' offesa futura non gli da ragione di difendersi da uno, che non ha ancora contra di lui machinato, come memorabilmente insegna un dottissimo Cardinale hoggi vivente di natione Spagnola; Cardinale de Lugo, de Jus. et Jur. tom. 1., disp. 16. sect. 7 n. 156., il quale condanna alcuni Rè, che hanno tentato uccidere quei figlioli, da quali secondo le rivelationi degli oracoli temevano l'usurpatione del loro regno. Habbiamo sin qui provato, che per niuna raggione o titolo può un prencipe tentare l' esclusione d' un Cardinale degno del Pontificato col modo, che hoggi si costuma. Resta hora di palesare, in qual peccato incorra il prencipe per questo attentato.
7. Dico, che si il prencipe per via di minaccie tenta l' esclusione, commette peccato di sacrilegio, perchè offende quella libertà, che i Sacri Canoni e le Costitutioni Apostolice ricihedono nell' elettione del Sommo Pontefice; Suarez de Censur., lib. 3. cap. 34, n. 7; se per interesse particolare senza intimrire gl' elettori, pecca contro la giustizia distributiva, la quale deve particolarmente considerarsi nell' elettione del Papa, perchè può darsi il caso, che l' Imperatore escluda un Cardinale de' più degni, un altro la corona di Francia, un altro la corona di Spagna, onde si ridurrà il Sacro Collegio in angustia et in necessità di dover eleggere un meno atto a sostenere un si gran peso et in consequenza, nè sugua la rottura della Christianita; Caiet. in mummo in verb. accept. personarum; Card. de Lugo, de Justitia et Jure, disp. (?) sect. 4, n. 67.
8. Pecca parimente contro la giustizia legale, perchè essendo il prencipe pecora dell' ovile di Santa Chiesa e parte principale, deve egli esser obligato a procurare il maggior bene di quello e molto più a non impedirlo, anzi è tenuto dal proprio offitio a difendere e proteggere la Chiesa come suo avvocato e come lo giurano li Rè di Francia e di Spagna nella loro assunzione al regno.
9. Dunque, che si oppone all' elettione di un Cardinale più degno, non fa l' officio di avvocato, ma di prevaricatore, non si dimostra protettore, ma nemico, non difensore, ma offensore et in consequenza pecca contra la giustizia legale, contro l' officio proprio e contro il proprio giuramento.
10. Pecca ancora contro la giustizia commutativa, offendendosi la fama del Cardinale, che si tenta d' escludere, quasi che egli sia reo di gravissimo delitto, et in consequenza è tenuto alla restituzione della fama, la quale non si può restituire, se non col riporre in primiero stato il Cardinale escluso, e se bene, come dicono li Canonisti, egli non ha il Jus in re vel ad rem considerabile al elettione del Pontificato, perchè siamo in un caso eventuale, egli ha però il Jus aquistato e certo, di non poter essere escluso per fraude, per dolo, per forza o per timore, specialmente perchè li Cardinali in Conclave sono per cosi dire in un concorso, nel quale si pondera la loro vita e costumi, la prudenza e la dottrina, e sono anche ponderate le qualità de loro congiunti.
11. Togliendosi dunque ad essi coll' esclusione la ragione, che hanno di concorrere al Pontificato, si pecca contro la giustizia commutativa e contro l' obligo della restituzione del danno temporale, che loro si è fatto a misura della speranza, che essi havevano di conseguirla; Lessa (?) lib.2, de Justitia cap. 12. dub. 18. m. 23; Molin. eod. tract. cap. 323; Card. Lugo eod. tract. disp. 18. sect. X.
12. Pecca finalmente contro la carità per lo scandalo gravissimo, che nè risulta, dando un pessimo esempio ad altri prencipi d' escludere un Cardinale più degno con fermando gli Heretici nello sprezzo della Sede Apostolica, stimandogli, che non si proceda nella loro elettione con la sincerità dovuta, e che sia luogo all' inspirationi dello Spirito Santo, ma il tutto si tratti per rispetti humani, onde appresso li semplici vanno spargendo che il Papa non sia vicario di Christo, ma un principe puramente temporale.
13. Quindi s' impediscono le conversioni loro, mentre con ignominia del Sacro Collegio leggono le relationi delli Conclavi, cresce l' audacia alli politici d' invadere la giurisdizione Ecclesiastica, e finalmente riescono queste esclusioni seminarii d' odii e di discordie ed inimicitie, scompigliando la pace e l' unione tanto necessaria nel governo di Sant Chiesa.
14. Di qui passo al secondo punto, del quale io mi spedirò brevemente, perciò che dovendo li Cardinali eleggere in Sommo Pontefice il più degno non solamente per obligo di precetto positivo, ma per ragione di natura; Card. Lugo, tom. 2, de Justitia disput. 34. sect. 2; et essendo l' attione de prencipi pecaminosa, mentre tentano d' escludere il più degno, certo è, che adherendo esse et aiutando si fatta esclusione, si fanno rei di tutte le colpe, che cadono sopra il principe escludente; D. Tom. 224. qu. 43. act. 3; Vasques, parte 2, disput. 202. d. 4; e sono obligati alla restitutione de danni, che nè patisce la Chiesa tutta e la Christianità, ut docent omnes theologi, 22. quest. 69. Sum. in verb. reum; Card. de Lugo de Justitia tom. 1. disp. 19. sect. 1 et 2, p. 101.
15. Ne possono scusarsi del timore dei mali, che tal hora minaccia il principe, perciò che dovendo essi, come ho detto di sopra, per debito del proprio officio provedere al gregge di Christo d' un ottimo pastore e per ragione di natura eleggere il più degno si può dire intrinsecamente mala essendo contro il Jus naturale, in quella guisa, che l' homicidio e l' adulterio sono attioni intrinsecamente male, come vietate dalla lege naturale, che perciò niun timore di futuro danno può scusare l' elettori; c. sacris de his quae, in castro palam. tom. 1. tract. 2. punct. 13. n. 3. et qui bene convengono le parole dell' Apostolo, oportet magis obedire Deo, quam hominibus. &Ngrave;e si dica, che non può esser d' utile alla Christianità, ma più tosto di nocumento e scandalo, poichè egli è certo, che la sola esclusione non priva il Cardinale escluso dalla integrità de costumi, dell' esperienza delle cose ecclesiastiche e degl' affari del mondo, della carità, della moderatione, del zelo del ben publico e degl' altri ornamenti, che lo rendono più riguardevole e meritevole degl' altri di modo, che non si può presumere, che un Cardinale dotato di si gran virtù debba esser di nocumento alla Christianità e di scandalo al popolo, e se alcuno poco ben intentionato ricevera scandalo, sarà scandalo passivo et farisaico, che nasce dal peccato della malitia del principe escludente, che non è bastante ad impedire un' elettione del più degno comandata, come più volte ho detto, dalla legge di natura; D. Thomas 22. qu. 43. E qui fa al proposito la dottrina di Gregorio Magno, registrata nel cap. scandalum de reg. Jur., a dire, che se delle verità si ha da ricevere scandalo, più utile sarà, che nasca lo scandalo, che s' abbandoni la verità. Sono dunque obligati i Cardinali a resistere a si fatte esclusioni come quelle, che saranno impedimento al maggiore bene di S. Chiesa, ancor che dovessero soggiacere al pericolo della vita; Lassan.(? Lugo) de Justitia lib. 2. c. 13. dub. Xmo. n. 30 in fine; Bonav. de Iustitia disp. prima. qu. 2. punct. XI. n° 5; e perciò ricordevoli del giuramento, che prestano nella loro creatione, di conservare, accrescere e promuovere le ragioni di Santa Chiesa, tra le quali l' elettione del Sommo Pontefice libera per divina institutione et immune dalla potestà secolare e la maggiore, tenendo la potestà, che hanno da Dio benedetto, nel' atto dello scrutinio siano costanti in eleggere il più degno soggetto senza riguardo all' interesse mondano et a' capriccio de prencipi temporali, che in tal guisa mostreranno d' haver havuto a cuore l' onore di Dio et il beneficio di Santa Chiesa, e che non meno empia che erronea è l' opinione di quel cardinale, che viene escluso da una corona si habbia da tenere escluso perpetuamente, il che veramente succederà, se come sono tenuti osservano la dispositione de' Sacri Canoni e delle Costitutioni Apostoliche e particolarmente quella di Pio IV., da essi più volte giurata in quella parte dove dice: Cardinales autem per viscera misericordiae Domini Nostri Jesu Christi enixe rogamus et hortamur ac eis nihilominus sub divini interminatione judicii praecipimus et mandamus, ut attendentes magnitudinem ministerii, quod per eos tractatur in dandis suffragiis ac aliis omnibus et singulis electionem quomodolibet convenientibus, omni dolo et fraude, factionibus et animi passionibus remotis, ac principum secularium intercessionibus ceterisque mundanis respectibus minime attentis, sed solum Deum prae oculis habentes, sese pure, sincere, quiete, pacifice gerere et habere debeant, nec pro ipsius Pontificis electione conspirationes, conditiones, pactiones et alios illicitos tractatus inire, signa aut contrasigna votorum dare, minasve electio retardetur, vel minus libere suffragia praestentur per se vel alium, directe vel indirecte, quovis colore vel ingenio audeant vel praesumant, quod si secus fecerint ultra divinam ultionem arbitrio futuri Pontificis pro modo culpae in eos quando animadverti possit.
16. Et avvertino, che se ammetteranno questa opinione per vera, i prencipi non si avanzino a nominare al Pontificato uno o due soggetti et a farlo quasi di loro Padronato, come altre volte hanno tentato, non essendo dissimile la ragione d' escludere un Cardinale come nemico e di volerne un altro cone amico, e non ritornino i tempi di Giustiniano Imperatore, nei quali non si poteva creare il Sommo Pontefice senza sua participatione, affinche non si eleggeresse soggetto, che non fusse a lui grato, per il dubbio, che c' era, che non tentasse novità in Italia; Azzor. loco citato, qu. 2 et 3; perciò che siccome dalla Santità della vita del Pontefice si sono mossi l' Imperatori et i Rè a restituire alla Chiesa la sua libertà, cosi dall' elettione di un men degno ardiranno d' avvanzarsi, che Dio non voglia, a maggiore oppressione di prima.
17. Sono memorabili in questo proposito le parole di Desiderio Abbate Cassionese al Vescovo d' Asti. Sedes Apostolica domina est non ancilla, nec alicui subdita, sed omnius raelata et ideo nulla ratione subjici a quocumque potest; quod a Nicolao facutm est, iniuste profecto ac temere praesumptum est, nec tamen cuiuscumque stultitiam vel temeritatem admittit Ecclesiae dignitas, cum neque vos id sentire ulla ratione debetis, neque favente Deo ultra continget, ut ex Alemanni regis nutu Papa ordinetur; Breviar. chronolog. fol. 320. lavor. tit. A. cap. 4. n. 47.
Ciaconius-Olduin IV, 700; G. L'Eggs, Purpura Docta VI, p. 428.
Joannes de Lugo, Disputationum de Iustitia et Iure editio novissima, a mendis expurgata (Lugduni: Sumptibus Haered.Petri Prost, Philippi Borde, et Laurentii Arnaud, 1646) 2 volumes.
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