[Gregorio Leti], Conclavi de' Pontefici Romani (1667), at 155-156:
Primo, Che non si faranno Cardinali, che non siano di età di suoi ordini, secondo la dispositione de' sacri Canoni, e che non sia di buona vita, conversione, e fama, e perito di lettere, et ornato di buoni costumi, et osservato il decreto di Giulio Terzo, di non fare Cardinali due fratelli, talche non possino in un medemo tempo essere in Collegio, et avanti la promotione, lo notificherà otto giorni avanti à i Cardinali in publico Concistoro; che non si riservara alcuno Cardinale in petto, ne terrà alcun tempo segreto, etiam per piccolo tempo.
II. Che le Città, Terre, Beni, e ragioni della Chiesa Romana, ò per causa di permutatione, e con ricompensa per evidente utilità, e necessità, non alienarà, nè locarà à longo tempo, ne darà inpegno, nè ingoverno, nè in altro titolo, oltre la vita di esso Pontefice, e senza il consenso di tutti i Cardinali, eccetto le pensioni, e feudi, che non hanno giurisdittione, i quali da 30 ò 40 anni à dietro siano siliti, ad essere alienati et infeudati, e quelli, che per linea finita, ò altrimente saranno devoluti, e ciò se altrimente fusse fatto sia nullo, e di niun momento, e si debba, e si possa ritrarre sempre; e se alcuno Cardinale vi consentisse, quello sia pergiuro, et infame d' infamia di ragione, e di fatto perpetuamente; et i Cardinali, che si faranno, siano tenuti avanti, che ricevano il Cappello, giurare di non consentire alle cose presenti; et il Papa, che si crearà, sia tenuto otto di dopò la sua coronatione, fare publicare una Bolla, ò Constitutione confirmatoria di questi predetti Capitoli.
III. Che non si spedischi in modo alcuno l' attioni de' titoli de' suoi Vescovati spettanti à Cardinali, ma offeravarà l' attioni secondo la priorità de' Cardinali e non s' intromettera nelle distributioni di quindenii, spettanti ad essi Cardinali; et i Condenni di Paolo III, ò per suoi ministri usurpati in qualsivoglia modo, farà restituire, non ostante constitutioni e decreti di esso Paulo III in contrario.
IV. Che in niun modo farà guerra contro Prencipi Christiani, ne farà lega con uno di loro contro l' altro, mà si mostrara equale Prencipe à tutti, servando una Neutralità, eccetto che non sia per mera et urgente causa, approvata per la maggiore parte de' Cardinali in pieno Concistoro.
V. Che nelli Concistori si debbano proporre et expedire la provisioni delle Chiese e beneficii Concistoriali, e che le Bolle soprà ciò non si possino spedire per Segretaria ò altrimente mà per via di Cancellaria ò di Camera Apostolica.
Ego N. electus in summum Pontificem praemissa omnia et singula promitto et iuro obaservare, et adimplere in omnibus et per omnia pure et simpliciter ac bona fide et realiter et cum effectu, ad litteram, sine aliqua excusatione verborum. Ita me Deus adjuvet et haec Sacra Dei Evangelia.
A French translation is given in [Gregorio Leti], Histoire des conclaves I (Cologne, 1703), 127-129.
©2014 John Paul Adams, CSUN
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